1. Nei confronti di coloro che risultano condannati con sentenza definitiva, per uno dei delitti puniti ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il questore può stabilire il divieto di accesso alle discoteche e alle sale da ballo.
2. Il divieto di cui al comma 1 ha effetto dalla notifica all'interessato e non può avere durata superiore a un anno.
3. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.